E’ legge il decreto antistupri
Aprile 23, 2009 on 9:31 am | In Politica |È legge il decreto antistupri. Con il via libera definitivo del Senato al decreto sicurezza arriva l’arresto obbligatorio in flagranza per violenza sessuale e di gruppo e per atti sessuali con minorenni, viene inserito nel codice penale il reato di stalking, arrivano misure di ammonimento e allontanamento dalla vittima per lo stalker. Previsto anche il gratuito patrocinio per le vittime di stupri, a prescindere dal reddito. La violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenni e la violenza sessuale di gruppo sono aggravanti speciali del delitto di omicidio, che determinano la previsione dell’ergastolo. Più difficile per chi compie delitti a sfondo sessuale ottenere benefici penitenziari come l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione. Arriva un numero verde in aiuto delle vittime di atti persecutori. Nel provvedimento anche il piano straordinario per la sicurezza che autorizza, fra le altre, i Comuni a impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutelare al sicurezza.
Aggravanti del delitto di omicidio (articolo 1). Con due modifiche all’articolo 576 del Codice penale si prevede come aggravanti speciali del delitto di omicidio, che determinano la previsione dell’applicazione dell’ergastolo, il fatto che esso sia commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne o di violenza sessuale di gruppo, o da parte dell’autore del delitto di atti persecutori (stalking) nei confronti della stessa persona offesa.
Arresto obbligatorio per violenza sessuale (articolo 2). Sono stati inseriti nella lista dei reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza la violenza sessuale, la violenza sessuale di gruppo, gli atti sessuali con minorenni, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti contemplate.
Benefici penitenziari (articolo 3). Più difficile per i condannati per alcuni delitti a sfondo sessuale (indizione e sfruttamento della prostituzione minorile, produzione e commercio di materiale pornografico minorile, violenza sessuale di gruppo) l’accesso ai benefici penitenziari (ossia l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI dell’ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata). Paletti anche per atti sessuali con minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, cessione di materiale pornografico minorile e turismo sessuale. I benefici penitenziari possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno ai detenuti o internati per violenza sessuale semplice o aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo.
Numero verde per le vittime di atti persecutori (articolo 12). Sarà istituito un numero verde presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, attivo 24 ore su 24. Da questo numero si comunicare prontamente, nei casi d’urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine gli atti persecutori segnalati e si potrà fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze. Per l’assistenza psicologica e giuridica è autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall’anno 2009.
Ordini di protezione contro gli abusi familiari (articolo 10). In materia di ordini di
protezione contro gli abusi familiari, viene prolungata da 6 mesi a un anno l’efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta pregiudizievole, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.
Stalking (articolo 7). Viene introdotto nel codice penale il delitto di “atti persecutori” (nuovo articolo 612-bis) e, conseguentemente, modificato il codice di procedura penale e dettate disposizioni a sostegno delle vittime del reato. Lo stalking è un comportamento reiterato consistente in minacce o molestie. È necessaria la prova dello stato di ansia o di paura o del fondato timore per l’incolumità ovvero dell’alterazione delle abitudini di vita. Previste alcune aggravanti: la pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da una relazione affettiva con la persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di una donna in stato di gravidanza, con armi o da persona travisata o a danno di una persona con disabilità. In ordine alla procedibilità del delitto si prevede la querela della persona offesa, al fine di non obbligare la vittima a subire un processo penale se non lo desidera. È però prevista la procedibilità d’ufficio se il reato è commesso contro un minore o persona diversamente abile.
Vittime del reato di stalking (articolo 11). Le forze dell’ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori hanno alcuni obblighi: fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima; mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
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